[1]L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom e' sostituito dal seguente:
[2]"Articolo 2
[3]Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue:
[4]Belgio 25 Danimarca 16 Germania 99 Grecia 25 Spagna 64 Francia 87 Irlanda 15 Italia 87 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 31 Norvegia 15 Austria 21 Portogallo 25 Finlandia 16 Svezia 22 Regno Unito 87"
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
