Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dal testo seguente: "1. La Commissione e' composta di 17 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
