Ai fini dell'applicazione, fino al termine della campagna 1989/1990, della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, il volume totale delle produzioni medie di vini da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola destinati alla vinificazione, ottenuti nelle varie regioni di produzione in Spagna durante le tre campagne consecutive di riferimento, e' fissato a 27,5 milioni di ettolitri.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art124 · fonte su Normattiva