1. Durante il periodo dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1989, in territorio spagnolo e' ammesso il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco, o di un vino bianco, con un vino atto a diventare vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso. Il prodotto di detto taglio puo' circolare soltanto in territorio spagnolo. 2. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, nella Comunita' nella sua composizione attuale e' vietato il taglio dei vini spagnoli, diversi dai vini da tavola bianchi, con vini degli altri stati membri, salvo casi eccezionali da determinare. Durante tale periodo, i vini spagnoli di cui sopra possono essere oggetto di scambi con gli altri stati membri soltanto a condizione che siano soggetti a disposizioni che permettano di determinarne l'origine e di seguirne i movimenti commerciali.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art125 · fonte su Normattiva