Prima del 31 dicembre 1992 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione e sulle prospettive della pesca nella Comunita' in rapporto all'applicazione degli articoli 158 e 161. In base a questa relazione gli adattamenti del regime previsto dagli articoli 158, 159, paragrafo 2, primo comma e 161, paragrafi 1, 2 e 3 che si riveleranno necessari, compreso l'accesso a zone diverse da quelle indicate nell'articolo 158, paragrafo 1, sono adottati prima del 31 dicembre 1993 secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato CEE; essi prenderanno effetto il 1 gennaio 1996.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art162 · fonte su Normattiva