1. Il numero delle navi tipo di cui all'articolo 158, paragrafo 2 puo' essere aumentato in funzione dell'evoluzione delle possibilita' globali di pesca attribuite alla Spagna per le popolazioni soggette al regime del totale delle catture ammesse, qui di seguito denominato TAC, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. 2. Via via che navi indicate nell'elenco di base sono messe fuori servizio e tolte da detto elenco, esse possono essere sostituite da navi della stessa categoria per la meta' della potenza delle navi cosi' soppresse, fino a che l'elenco di base si sara' stabilito ad un livello, rispetto alle risorse di pesca attribuite, tale da assicurarne uno sfruttamento normale. Le condizioni di sostituzione di cui al primo comma si applicano soltanto nella misura in cui la capacita' della flotta della Comunita' nella sua composizione attuale non viene aumentata nelle acque comunitarie dell'Atlantico.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
