1. Le autorita' spagnole stabiliscono, per le attivita' di pesca di cui all'articolo 160, paragrafo 1, lettere a) e b), elenchi di base e, per le altre attivita' di pesca di cui all'articolo 160, paragrafo 1, un elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche di ciascuna nave. Esse presentano alla Commissione progetti di elenchi periodici di cui all'articolo 158, paragrafo 2 e all'articolo 160, paragrafo 1. 2. Per le navi di cui all'articolo 158 e all'articolo 160, paragrafo 1, lettera g) gli elenchi periodici coprono un periodo minimo di un mese. Per le altre categorie di navi le modalita' di attivita' sono fissate conformemente all'articolo 160, paragrafo 2 e secondo la procedura di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo. Previa verifica, questi elenchi sono approvati dalla Commissione che li trasmette alle autorita' spagnole e alle autorita' di controllo degli altri stati membri interessati. 3. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista, dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 170/83. Le modalita' tecniche che risultano necessarie per assicurare l'applicazione degli articoli da 156 a 162, nonche' quelle di cui all'allegato XI sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
