[1]1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 31, 75, paragrafo 1 e 173, paragrafi 1 e 2 e' il dazio effettivamente applicato al 1 gennaio 1985 ai prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale e della Spagna nel quadro dei loro scambi. 2. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 37, 75, paragrafo 2 e 173, paragrafo 4 e' il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna il 1 gennaio 1985. 3. Tuttavia, se una riduzione tariffaria viene applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto e' considerato come dazio di base. 4. La Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna si comunicano i rispettivi dazi di base. 5. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati qui di seguito i dazi di base sui quali il Regno di Spagna opera le successive riduzioni di cui all'articolo 31 sono quelli indicati accanto a ciascuno di essi.
[2]N. della tariffa doganale comune
[3]Designazione delle merci
[4]Dazio di base
[5]24.02 27.09
[6]Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco: A. Sigarette B. Sigari e sigaretti C. Tabacco da fumo D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
[7]50% 55% 46,8% 26% 10,4% esenzione
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
