1. Durante la seconda tappa, la Repubblica portoghese procede all'eliminazione della coltivazione dei terreni piantati con varieta' autorizzate temporaneamente secondo la classificazione stabilita conformemente all'articolo 333. 2. Durante la seconda tappa, la Repubblica portoghese procede all'eliminazione della coltivazione dei terreni piantati con varieta' di ibridi produttori diretti che non figurano nella classificazione secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3800/81. Fino al termine della seconda tappa, tali varieta' vengono considerate varieta' di viti temporaneamente autorizzate. 3. In deroga all'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 337/79, le uve delle varieta' autorizzate temporaneamente a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate, fino alla fine della seconda tappa, per l'elaborazione dei prodotti di cui a detto articolo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art340 · fonte su Normattiva