Fino alla fine del 1995, i vini prodotti nella regione del "vinho verde" con gradazione alcolica inferiore a 8,5% vol. possono circolare sfusi soltanto nella loro regione di produzione. Per tali vini, l'indicazione della gradazione alcolica effettiva deve figurare sull'etichetta.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
