Fino alla fine del 1995, i vini prodotti nella regione del "vinho verde" con gradazione alcolica inferiore a 8,5% vol. possono circolare sfusi soltanto nella loro regione di produzione. Per tali vini, l'indicazione della gradazione alcolica effettiva deve figurare sull'etichetta.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art341 · fonte su Normattiva