1. Fino alla fine del 1995, i vini da tavola provenienti da superfici coltivate a vigneto alla data del 1 gennaio 1985 nelle regioni di Asturias, Cantabria, Galicia, Guipuzcoa e Viscaya, il cui elenco deve essere determinato alle condizioni previste dall'articolo 91, possono avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol. Per i vini con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 9% vol., l'indicazione della gradazione deve figurare sull'etichetta. 2. I vini da tavola di cui al paragrafo 1 possono circolare soltanto in territorio spagnolo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art126 · fonte su Normattiva