1. I prezzi di orientamento applicabili alle sardine dell'Atlantico in Portogallo, da un lato, e nella Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro, formano oggetto di un ravvicinamento conformemente al paragrafo 2; il primo ravvicinamento ha luogo il 1 marzo 1986. 2. I prezzi di orientamento applicabili in Portogallo, da un lato, e nella Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro, formano oggetto di un ravvicinamento, in dieci tappe annue, al livello del prezzo di orientamento delle sardine del Mediterraneo, in base ai prezzi 1984, successivamente di un decimo, di un nono, di un ottavo, di un settimo, di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della meta' della differenza esistente tra questi prezzi di orientamento applicabili prima di ciascun ravvicinamento; i prezzi che risultano da questo calcolo sono modulati proporzionalmente all'eventuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del decimo ravvicinamento e' applicato il prezzo comune.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art356 · fonte su Normattiva