1. Gli esoneri, le sospensioni o i contingenti tariffari concessi dalla Repubblica portoghese per i prodotti freschi della pesca originari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco, all'atto del loro sbarco diretto in Portogallo, sono soppressi al piu' tardi il 31 dicembre 1992. 2. I prodotti importati sotto questo regime non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE se essi vengono riesportati in un altro stato membro. 3. Possono beneficiare delle misure previste dal presente articolo soltanto i prodotti di cui al paragrafo 1 delle imprese comuni luso-marocchine e delle navi impiegate da queste imprese il cui elenco e' riportato nell'allegato XXVII. Le navi interessate non potranno in nessun caso essere sostituite in caso di vendita, sparizione o demolizione. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
