1. Gli esoneri, le sospensioni o i contingenti tariffari concessi dalla Repubblica portoghese per i prodotti freschi della pesca originari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco, all'atto del loro sbarco diretto in Portogallo, sono soppressi al piu' tardi il 31 dicembre 1992. 2. I prodotti importati sotto questo regime non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE se essi vengono riesportati in un altro stato membro. 3. Possono beneficiare delle misure previste dal presente articolo soltanto i prodotti di cui al paragrafo 1 delle imprese comuni luso-marocchine e delle navi impiegate da queste imprese il cui elenco e' riportato nell'allegato XXVII. Le navi interessate non potranno in nessun caso essere sostituite in caso di vendita, sparizione o demolizione. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art355 · fonte su Normattiva