1. Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 356 e' istituito un sistema di sorveglianza, basato su prezzi di riferimento applicabili alle importazioni di sardine dell'Atlantico nella Comunita' nella sua composizione attuale in provenienza dal Portogallo. 2. Ad ogni tappa del ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati al livello dei prezzi di ritiro applicabili negli altri stati membri per le sardine del Mediterraneo. 3. In caso di perturbazione del mercato causata da importazioni di cui al paragrafo 1, effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di riferimento, misure analoghe a quelle previste dall'articolo 21 del regolamento CEE n. 3796/81 possono essere prese secondo la procedura prevista dall'articolo 33 di detto regolamento. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
