In deroga all'articolo 60 del trattato CECA e alle sue disposizioni di applicazione, fino al 31 dicembre 1992 le imprese siderurgiche portoghesi possono applicare, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, un prezzo cif franco porto di destinazione pari ad un prezzo di parita' in vigore sul territorio continentale della Repubblica portoghese.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art376 · fonte su Normattiva