1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche della Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parita' multipli. 2. Fino al 31 dicembre 1985 i prezzi praticati dalle imprese degli Stati membri attuali per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi fissati in detto listino per le operazioni equiparabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione, d'accordo con il Governo ellenico, fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del trattato CECA. Le imprese degli Stati membri attuali hanno la possibilita' di allineare i loro prezzi franco destino in Grecia su quelli ivi praticati per gli stessi prodotti dai paesi terzi. Le disposizioni del primo comma riguardano soltanto l'allineamento sui listini dei produttori degli Stati membri attuali e della Grecia per i prodotti che al 1 gennaio 1981 sono effettivamente prodotti in Grecia. L'elenco dei prodotti in causa sara' oggetto di una pubblicazione della Commissione a detta data.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art129 · fonte su Normattiva