Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese puo' derogare all'articolo 95 del trattato CEE per quanto riguarda le accise sui tabacchi manufatturati prodotti nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, alle condizioni fissate nell'allegato XXXII per l'applicazione della direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
