1. Per i comitati elencati nell'allegato XXXIII, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. I comitati elencati nell'allegato XXXIV sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art391 · fonte su Normattiva