1. I nuovi membri dei comitati, dei gruppi o degli altri enti istituiti dai trattati o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di detti comitati, gruppi o altri enti. Il mandato dei membri recentemente nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. I comitati o i gruppi istituiti dai trattati o da un atto delle istituzioni con un numero di membri fisso a prescindere dal numero di Stati membri sono integralmente rinnovati all'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro l'anno successivo all'adesione.

Testo vigente dal 25 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16~atto-art51 · fonte su Normattiva