1. E' differita fino al 1 marzo 1986:
- a)l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli che formano oggetto di un regime speciale;
- b)l'applicazione alla Comunita' nella sua composizione attuale delle modifiche apportate dal presente atto alla regolamentazione soprammenzionata, comprese quelle risultanti dall'articolo 396. 2. Il paragrafo 1 non e' applicabile agli adattamenti degli atti delle istituzioni della Comunita' concernenti la politica agricola comune che saranno effettuati, conformemente all'articolo 396, allo scopo di stabilire il numero di voti che esprimera', dal momento dell'adesione, la maggioranza qualificata nell'ambito della procedura dei comitati di gestione o di altri comitati simili istituiti nel campo dell'agricoltura. 3. Fino al 28 febbraio 1986 il regime applicabile agli scambi tra un nuovo stato membro, da un lato, e la Comunita' nella sua composizione attuale, l'altro nuovo stato membro o i paesi terzi, dall'altro, e' quello applicabile prima dell'adesione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
