1. Durante la prima tappa, la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere, per i prodotti di cui all'articolo 259, la regolamentazione vigente sotto il regime nazionale precedente per l'organizzazione del proprio mercato interno agricolo, alle condizioni previste dagli articoli da 262 a 265 fatte salve le disposizioni particolari della sezione concernente taluni prodotti. 2. Pertanto, e in deroga all'articolo 394, l'applicazione in Portogallo della regolamentazione comunitaria relativa all'organizzazione del mercato interno e' differita fino al termine della prima tappa. Inoltre, salvo disposizioni differenti in casi specifici, e' differita fino al termine della prima tappa l'applicazione alla Comunita' nella sua composizione attuale e al Portogallo delle modifiche apportate alla regolamentazione comunitaria a norma dell'articolo 396.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
