1. Durante la prima fase, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere, per i prodotti di cui all'articolo 131, la regolamentazione vigente sotto il precedente regime nazionale per l'organizzazione del proprio mercato interno agricolo, alle condizioni previste dagli articoli 133, 134 e 135. 2. Pertanto, in deroga all'articolo 394, l'applicazione in Spagna della regolamentazione comunitaria relativa all'organizzazione del mercato interno e' differita fino al termine della prima fase. E' inoltre differita, fino al termine e della prima fase, l'applicazione alla Comunita' nella sua composizione attuale e al Regno di Spagna delle modifiche apportate alla regolamentazione comunitaria a norma dell'articolo 396.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
