Nel corso del periodo di abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna e del periodo di ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale spagnola a quelli della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA il Regno di Spagna ha la facolta' di aprire nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1 gennaio 1985. Se detti contingenti vengono aperti l'articolo 37 viene applicato, durante il periodo in cui i contingenti sono aperti, per determinare i dazi applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi; i quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantita' effettivamente importate nell'ambito degli stessi contingenti aperti il 1 gennaio 1985. I prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale beneficiano, durante il periodo in cui i contingenti sono aperti, dei dazi ridotti conformemente all'articolo 31, senza limiti quantitativi o di valore. Se detti contingenti non vengono aperti il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantita' effettivamente importate dalla Comunita' nella sua composizione attuale nell'ambito degli stessi contingenti aperti il 1 gennaio 1985.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
