il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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