1. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzo previsti dall'articolo 70: - il prezzo di orientamento applicabile in Spagna per il vino da tavola bianco e' fissato ad un livello tale che il rapporto tra il prezzo d'acquisto del vino da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria in tale stato membro e il prezzo di orientamento sia pari al 50%, - il prezzo di orientamento applicabile in Spagna per il vino da tavola rosso e' derivato dal prezzo di orientamento per il vino da tavola bianco, applicando il medesimo rapporto esistente nella Comunita' nella sua composizione attuale tra i prezzi di orientamento dei vini da tavola del tipo Al e del tipo RI, - il prezzo di acquisto dei vini da tavola di cui al primo trattino e' fissato al livello del prezzo della distillazione obbligatoria di regolazione applicata in Spagna sotto il regime nazionale precedente durante un periodo rappresentativo da determinare, - il prezzo minimo garantito di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 e' pari al 72% del prezzo di orientamento di ciascun tipo di vino da tavola, - il prezzo del vino oggetto della distillazione di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 e' pari: - all'80% del prezzo di orientamento del vino da tavola bianco, - all'81,5% del prezzo di orientamento del vino da tavola rosso. 2. L'articolo 70 si applica ai prezzi di orientamento dei vini da tavola. Durante le campagne dal 1986/1987 al 1990/1991: - il rapporto tra il prezzo di orientamento e i prezzi di cui al paragrafo 1, terzo, quarto e quinto trattino, applicabili in Spagna, viene progressivamente allineato, per frazioni uguali, al rapporto esistente tra questi prezzi nella Comunita' nella sua composizione attuale, - fatto salvo l'articolo 41, paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79, per quanto riguarda il rapporto tra il prezzo di orientamento e il prezzo di cui al paragrafo 1, terzo trattino, il livello di prezzo corrispondente al 40% previsto dall'articolo 41, paragrafo 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79, viene raggiunto secondo il ritmo previsto nel primo trattino del presente paragrafo.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
