Le disposizioni del presente atto, se non e' stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art6 · fonte su Normattiva