1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, prima del 1 marzo 1986, le regole d'applicazione del presente protocollo, in particolare le regole d'origine applicabili agli scambi di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 8, comprese le disposizioni relative all'identificazione dei prodotti originari e al controllo dell'origine. Queste regole comprendono, in particolare, disposizioni sull'apposizione dei marchi e/o sull'etichettatura dei prodotti, sulle condizioni di immatricolazione delle navi, sull'applicazione delle regole del cumulo dell'origine per i prodotti della pesca, nonche' disposizioni che permettano di determinare l'origine dei prodotti. 2. Rimangono applicabili fino al 28 febbraio 1986: - agli scambi tra il territorio doganale delle. Comunita' nella sua composizione attuale, da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro: le regole d'origine previste dall'accordo del 1970 tra la Comunita' economica europea e la Spagna; - agli scambi tra la parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunita', da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro: le regole d'origine previste dalle disposizioni nazionali vigenti al 31 dicembre 1985.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-2-art9 · fonte su Normattiva