1. Il Regno di Spagna puo' differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 62 a 66, la liberalizzazione dei movimenti di capitali che figurano negli elenchi A e B della prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e della seconda direttiva del Consiglio, dei 18 dicembre 1962, che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE. 2. Fra le autorita' spagnole e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalita' d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione, la cui attuazione puo' essere differita a norma delle disposizioni che seguono.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art61 · fonte su Normattiva