1. Dal 1° gennaio 1986 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione del Regno di Spagna, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo. 2. Dal 1° gennaio 1986 il Regno di Spagna mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Spagna nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni previste all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente:

  • a)la fisica nucleare (basse ed alte energie),
  • b)la protezione radiologica,
  • c)l'applicazione degli isotopi, in particolare degli isotopi stabili,
  • d)i reattori di ricerca ed i relativi combustibili,
  • e)la ricerca nel campo del ciclo di combustibile (in particolare: estrazione e trattamento di minerali di uranio a basso tenore; ottimizzazione degli elementi di combustibili per reattori di potenza).

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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