Il Regno di Spagna puo' differire fino al 31 dicembre 1988 la liberalizzazione delle acquisizioni, effettuate negli altri stati membri da persone residenti in Spagna, di titoli stranieri negoziati in borsa. Tuttavia la liberalizzazione delle acquisizioni: - di questi titoli, da parte di compagnie di assicurazione, banche di deposito e banche industriali, fino a concorrenza del 10% dell'aumento delle loro risorse proprie, - di questi titoli, da parte di fondi e societa' di investimento mobiliare, alle condizioni prescritte dalle norme nazionali che disciplinano questi fondi e societa', - di valori a reddito fisso emessi dalle Comunita' europee e dalla Banca europea per gli investimenti, deve essere realizzata dal momento dell'adesione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
