La Repubblica portoghese puo' differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione delle operazioni comprese nella rubrica IV, punti B 1 e 3 dell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 223, effettuate da persone residenti in Portogallo. Tuttavia, le operazioni su titoli emessi dalle Comunita' europee e dalla Banca europea per gli investimenti, effettuate da persone residenti in Portogallo, sono oggetto di una liberalizzazione progressiva nel corso di questo periodo, secondo le seguenti modalita': - dal 1 gennaio 1986, il massimale di liberalizzazione per la sottoscrizione di questi titoli e' fissato a 15 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1987, questo massimale e' fissato a 18 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1988, questo massimale e' fissato a 21 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1989, questo massimale e' fissato a 24 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1990, questo massimale e' fissato a 27 milioni di ECU.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art229 · fonte su Normattiva