1. In deroga all'articolo 42, il Regno di Spagna puo' mantenere restrizioni quantitative all'importazione: - fino al 31 dicembre 1988, per i prodotti di cui all'allegato III; - fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti di cui all'allegato IV. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti. 3. I contingenti per il 1986 sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato III e dei contingenti dal n. 1 al n. 5 e dal n. 10 al n. 14 di cui all'allegato IV e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. Per i contingenti dal n. 6 al n. 9 di cui all'allegato IV, il ritmo annuo di aumento progressivo e' il seguente: - 1° anno: 13%, - 2° anno: 18%, - 3° anno: 20%, - 4° anno: 20%. 4. Qualora la Commissione constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati III e IV sono state inferiori al 90% del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto proveniente dagli stati membri attuali e' liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni. 5. Il protocollo n. 7 determina i principi che sono applicati dal Regno di Spagna per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
