I versamenti di cui agli articoli 8 e 9 del presente protocollo sono effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese nella loro moneta nazionale liberamente trasferibile. Per il calcolo degli importi da versare viene preso in considerazione il tasso di conversione, tra l'ECU e rispettivamente la peseta e l'escudo, in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione. Questa formula sara' del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all'articolo 7 del protocollo sullo statuto Banca, adeguamento che sara' applicato anche ai versamenti gia' effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-1-art10 · fonte su Normattiva