1. Immediatamente dopo l'adesione il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando due amministratori designati dal Regno di Spagna e un amministratore designato dalla Repubblica portoghese, nonche' un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese. 2. Il mandato degli amministratori e del sostituto cosi' nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1987.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
