I versamenti di cui agli articoli 7 ed 8 del presente protocollo sono effettuati dalla Repubblica ellenica in moneta nazionale liberamente convertibile. Per il calcolo degli importi da versare viene preso per base il tasso di conversione tra l'unita' di conto e la dracma in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede la data dei versamenti in questione.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
