I versamenti di cui agli articoli 7 ed 8 del presente protocollo sono effettuati dalla Repubblica ellenica in moneta nazionale liberamente convertibile. Per il calcolo degli importi da versare viene preso per base il tasso di conversione tra l'unita' di conto e la dracma in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede la data dei versamenti in questione.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~protocollo-1-art9 · fonte su Normattiva