Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti autorita' della Repubblica portoghese procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-17-art5 · fonte su Normattiva