1. Fatta salva l'applicazione della clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 379, la Repubblica portoghese e' autorizzata ad adottare misure di salvaguardia all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 dagli stati membri attuali, alle condizioni e in base a criteri paragonabili a quelli esistenti nell'ambito di ciascuna organizzazione comune dei mercati per l'applicazione di misure di salvaguardia nei confronti dei paesi terzi. 2. La Repubblica portoghese notifica immediatamente queste misure alla Commissione per consentirle di fare, se del caso, osservazioni quanto alla fondatezza, alla natura e alla durata delle misure di salvaguardia decise. La presente procedura non pregiudica l'applicabilita' delle vie di ricorso previste a norma del trattato CEE. 3. Nessuna misura di salvaguardia puo' essere adottata se allo stesso tempo almeno la stessa misura non e' applicabile alle importazioni in Portogallo degli stessi prodotti in provenienza dai paesi terzi.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
