[1]1. Il Regno di Spagna puo' fino al 31 dicembre 1990, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti originari del Portogallo:

[2]N. della tariffa doganale comune

[3]Designazione delle merci

[4]47.01

[5]Paste per carta

[6]48.01

[7]Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli

[8]In ogni modo l'importazione dei prodotti summenzionati non puo' subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di questa sorveglianza statistica. 2. Secondo le condizioni ed entro i termini previsti al paragrafo 1, la Repubblica portoghese puo' sottoporre i prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Spagna, ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-3-art4 · fonte su Normattiva