1. In deroga all'articolo 1, il Regno di Spagna stabilisce per i prodotti originari del Portogallo ripresi nell'allegato B, dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1990, massimali tariffari a dazio nullo. Se i quantitativi previsti per ogni massimale sono raggiunti, il Regno di Spagna puo' reintrodurre, fino al termine dell'anno civile in corso, dei dazi doganali; questi sono allora pari a quelli che il Regno di Spagna applica, in quello stesso momento, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. Il volume dei massimali per l'anno 1986 e' indicato nell'allegato B ed il ritmo annuo d'aumento progressivo e' il seguente: - 1987: 10%, - 1988: 12%, - 1989: 14%, - 1990: 16%. L'aumento e' aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. 2. Il regime dei massimali tariffari previsto al paragrafo 1 e' anche applicabile per l'anno 1990 ai prodotti tessili figuranti nell'allegato C. 3. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese potranno sottoporre fino al 31 dicembre 1990 le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato B ad una sorveglianza preliminare a fini esclusivamente statistici. Il Regno di Spagna puo' assoggettare per il 1990 le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato C ad una sorveglianza preliminare a fini esclusivamente statistici. In ogni modo l'importazione dei prodotti summenzionati non potra' subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di questa sorveglia statistica.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
