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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante, aggiungendo, in fine dell'art. 1, il seguente comma:

[8]«g) di disporre che il maggior quantitativo di alcool venga assegnato a quei fabbricanti di carburante il cui prodotto sia composto di elementi di produzione e fabbricazione nazionale».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 19 maggio 1927 - Anno V

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini - Rocco - Volpi - Giuriati - Belluzzo.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 27 maggio 1927 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1927-05-19;776~art1 · fonte del testo