[1]Legge applicabile

[2]1. Le richieste devono essere eseguite in conformita' alle procedure stabilite nel presente Trattato, procedure che sono integrate in via suppletiva dalle norme della legislazione interna della Parte Richiesta. 2. Ciascuna Parte deve specificare se richiede l'applicazione di una specifica procedura in riferimento all'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria e la Parte Richiesta puo' ottemperare alla richiesta in conformita' alla propria legislazione interna.

Testo vigente dal 4 giugno 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-05-18;78~trattato-di-assistenza-giudiziaria-art4 · fonte su Normattiva