[1]Esecuzione della Richiesta

[2]1. La Parte Richiesta esegue immediatamente la richiesta di assistenza in conformita' alla sua legislazione nazionale e alle disposizioni del presente Trattato. 2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta esegue la richiesta di assistenza secondo le modalita' indicate dalla Parte Richiedente. 3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta puo' autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. 4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, la Parte Richiesta ne da' immediata comunicazione alla Parte Richiedente, indicandone i motivi. 5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita', prerogative o privilegi, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale della Parte Richiesta, la questione e' risolta dall'Autorita' competente della Parte Richiesta anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente. Se la persona invoca immunita', prerogative o privilegi, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale della Parte Richiedente, di tale eccezione e' data comunicazione alla Parte Richiedente affinche' decida al riguardo.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art6 · fonte su Normattiva