[1]Consultazioni e controversie
[2]1. Le Parti possono procedere a consultazioni qualora si rendano necessarie per l'applicazione delle previsioni del presente Trattato. 2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o esecuzione delle disposizioni del presente Trattato sono risolte mediante negoziati diplomatici.
Testo vigente dal 4 giugno 2021
