[1]Consultazioni e controversie

[2]1. Le Parti possono procedere a consultazioni qualora si rendano necessarie per l'applicazione delle previsioni del presente Trattato. 2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o esecuzione delle disposizioni del presente Trattato sono risolte mediante negoziati diplomatici.

Testo vigente dal 4 giugno 2021

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