[1]E CONTROVERSIE
[2]1. Le Parti procedono a consultazioni, ove ritenuto di interesse reciproco, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. 2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'applicazione, interpretazione o esecuzione delle diposizioni del presente Trattato, sono risolte mediante negoziati diplomatici.
Testo vigente dal 28 luglio 2020
