[1]Consultazioni e soluzione di controversie

[2]1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, avviano consultazioni sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza. 2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte tramite negoziati diplomatici diretti.

Testo vigente dal 4 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-05-18;78~trattato-di-assistenza-giudiziaria-art26 · fonte su Normattiva