Art. 26 (Trattato di assistenza giudiziaria)
[1]Consultazioni e soluzione di controversie
[2]1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, avviano consultazioni sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza. 2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte tramite negoziati diplomatici diretti.
Testo vigente dal 4 giugno 2021
