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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1518, contenente norme per la disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato, con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 2, lettera a), n. 4, e' soppresso l'aggettivo « puro ».

[10]Allo stesso articolo, lettera b), n. 1, alla parola « superiore » sono sostituite le parole « di prima »; e alle parole « 45 per cento » sono sostituite le altre « 50 per cento ».

[11]Allo stesso articolo, lettera b), il n. 2 e' sostituito dal seguente: « sapone marmorato tipo unico: per il prodotto contenente dal 43 al 47 per cento di acidi grassi e resina ».

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 10 gennaio 1938 - Anno XVI

[14]VITTORIO EMANUELE

[15]Mussolini- Lantini - Solmi - Di Revel - Rossoni

[16]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 2 marzo 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-01-10;79~art1 · fonte del testo