Le due Parti Contraenti si impegnano a porre allo studio le condizioni nelle quali ciascuna di esse potra' assicurare, su una base di reciprocita', la protezione dei diritti di autore dei cittadini dell'altro Paese, in conformita' alle rispettive disposizioni interne ed alle convenzioni multilaterali, alle quali hanno aderito le due Parti Contraenti, che mirano a proteggere tali diritti e cio', mediante lo scambio di informazioni e di visite di esperti.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79~accordo-art11 · fonte su Normattiva