Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di materiale informativo sui sistemi scolastici e universitari dei due Paesi, nonche' di esperti in vista dell'eventuale avvio di trattative per la stipula di specifici Accordi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e accademici.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79~accordo-art9 · fonte su Normattiva