[1]Cessazione dell'Esecuzione

[2]La Parte di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena e' informato dalla Parte di Condanna di qualsiasi decisione in forza della quale la condanna stessa cessa di essere eseguibile.

Testo vigente dal 23 giugno 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79~trattato-art16 · fonte su Normattiva