[1]dell'esecuzione
[2]Lo Stato Ricevente deve cessare l'esecuzione della pena non appena e' informata dallo Stato Trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.
Testo vigente dal 29 ottobre 2012
[1]dell'esecuzione
[2]Lo Stato Ricevente deve cessare l'esecuzione della pena non appena e' informata dallo Stato Trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.
Testo vigente dal 29 ottobre 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183~accordo-art12 · fonte su Normattiva